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FAQ

Il brevetto

a) una breve descrizione che illustri il problema che si affronta, quali soluzioni esistevano in passato e come viene risolto dall’invenzione;
b) disegni di buona qualità, possibilmente a tratto (non rendering) nella misura necessaria a comprendere l’oggetto dell’invenzione;
c) nel caso di invenzione nel settore chimico, è opportuno fornire esempi concreti di come l’invenzione funzioni e, se possibile, esempi di confronto con soluzioni della tecnica precedente;
d) i dati completi della persona o dell’azienda che richiede il brevetto: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo/sede legale, codice fiscale e partita IVA;
e) i dati delle persone fisiche che rappresentano gli autori o inventori;
f) una “lettera di incarico” firmata (il modulo relativo verrà fornito, già compilato, una volta ricevuti gli altri documenti e dati).

a) per la elaborazione e messa a punto di un testo di brevetto – in stretta collaborazione con  il/gli ’inventore/i – normalmente si prevede un tempo di un mese (anche molto meno in casi di particolare urgenza);
b) per completare il certificato di deposito della domanda ed ottenere il certificato relativo, normalmente si prevede un tempo di qualche giorno a partire dalla data di definizione del testo e degli altri documenti;
c)  nel caso di una domanda italiana, entro 9 mesi dal deposito l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette un rapporto di ricerca con un breve parere di brevettabilità; se questo rapporto contiene riferimenti relativi tecnica nota rilevante e solleva criticità alla concedibilità sostanziale del brevetto occorre predisporre una memoria di spiegazioni e/o con tecniche con eventuali
d) il brevetto viene concesso al termine di questa fase di esame, che – per un brevetto italiano – attualmente è di circa due anni
e) analoghe procedure vengono seguite anche negli altri Paesi, con durata dell’esame molto variabile da un anno a oltre 6 anni, ma il diritto di esclusiva decorre sempre dalla data di deposito, salvo buon fine.

Non si può ottenere un brevetto per un’idea astratta o di principio, bensì per una o più realizzazioni tecniche attuate sulla base di questa idea. In altre parole, occorre che il testo del brevetto dia una illustrazione dell’invenzione sufficientemente dettagliata da consentire a un lettore di metterla in opera.

Nei costi di deposito del brevetto italiano è compresa la ricerca che l’Ufficio fa dopo il deposito; se si desidera una ricerca preventiva al deposito, si tratta di un’operazione separata e, dunque, non è compresa.

No, esistono però convenzioni che permettono di raggruppare un certo numero di Paesi, anche se occorre esaminare caso per caso se il raggruppamento di interesse sia la soluzione ideale ai problemi che si vogliono affrontare.

Il marchio

Il marchio è un “segno distintivo”, in forma di parole e/o sequenza segni grafici o altri elementi che siano rappresentabili graficamente e siano in grado di distinguere i prodotti/servizi di un soggetto da quelli della concorrenza.

È senz’altro possibile utilizzare un segno come marchio senza registrarlo, ma è generalmente difficile, se non impossibile (in alcuni Paesi), impedire ad altri
di usare segni confondibili

In linea di principio: nessuna; infatti il termine “marchio registrato” indica che un segno – qualunque esso sia – è stato inserito in un elenco di segni registrati, che godono di una speciale protezione. Tuttavia, quando il segno venga utilizzato per indicare un prodotto o un servizio (per esempio “BACIO” per indicare un cioccolatino) si usa dire semplicemente “marchio registrato”; mentre quando il segno viene utilizzato per indicare un’azienda (per esempio “PERUGINA”) allora si usa dire “marchio d’impresa”.

La registrazione di un marchio dura normalmente 10 anni; essa può però essere rinnovata per successivi decenni fintanto che il marchio continui ad essere usato come segno distintivo. Tuttavia, quando l’uso di un marchio cessa, o viene sospeso ininterrottamente per un periodo lungo (tre o cinque anni, a seconda delle normative), la registrazione è suscettibile di decadenza.

In linea generale, una registrazione di marchio è valida per il solo paese nel cui Registro è stato depositato il segno. Tuttavia esistono anche dei Registri sovranazionali, come principalmente il Registro dei Marchi dell’Unione Europea, ove un’unica registrazione di marchio è valida su tutto il territorio della pluralità di Paesi della UE.

a) una riproduzione di buona qualità (se si tratta di un marchio figurativo o misto) oppure la parola in carattere stampatello (se si tratta di marchio denominativo) del segno;
b) un elenco dei prodotti e/o servizi che si intende contrassegnare col marchio;
c) i dati completi della persona o dell’azienda che intende registrare e usare (o concedere in uso) il marchio: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo/sede legale, codice fiscale e partita IVA;
d) una “lettera di incarico” firmata (il modulo relativo verrà fornito, già compilato una volta ricevuti gli altri documenti e dati).

a) per completare il deposito della domanda ed ottenere il relativo certificato occorrono normalmente un paio di giorni a partire dalla data in cui è completata la definizione degli elementi da registrare, eventualmente a seguito di una ricerca di anteriorità preliminare
b) per il certificato di registrazione da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi occorrono poi almeno 6-8 mesi per l’esame e la pubblicazione ed altri 3 mesi di attesa di eventuali opposizioni da parte di terzi; se non vengono presentate opposizioni il marchio viene poi registrato in circa un anno.
c) analoga procedura viene seguita dall’Ufficio dell’Unione Europea, anche se con tempi più ridotti, mentre in altri Paesi l’Ufficio svolge anche un esame sostanziale e ciò può richiedere più tempo.

Nei costi di deposito per il marchio non è compresa la ricerca di anteriorità, che è un’operazione a parte.

No, esistono però convenzioni che permettono di raggruppare un certo numero di Paesi, anche se occorre esaminare caso per caso se il raggruppamento di interesse sia la soluzione ideale ai problemi che si vogliono affrontare.

Il design

Una breve descrizione che illustri l’aspetto e le caratteristiche estetiche del modello;
Disegni di buona qualità, che illustrino nel modo migliore tutti gli aspetti visibili del modello in uso; dati completi della persona o dell’azienda che richiede la registrazionee della persona/e che vanno annotati come autori del design; lettera di incarico firmata dal Richiedente (il modulo precompilato verrà fornito una volta ricevuti gli altri documenti e dati)

Per il deposito della domanda occorrono normalmente pochi giorni per la corretta definizione del design e l’allestimento della documentazione;
Per la registrazione l’Ufficio Italiano Brevetti può impiegare da qualche mese ad oltre un anno.
Procedure e tempi analoghi sono previsti per altri Paesi.

No, esistono però convenzioni (per esempio registrazione dell’Unione Europa o Registrazione secondo la Convenzione dell’Aja) che permettono di raggruppare un certo numero di Paesi, anche se occorre esaminare caso per caso se il raggruppamento di interesse sia la soluzione ideale ai problemi che si vogliono affrontare.