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Ancora Brexit: la prima bozza di accordo regola anche la Proprietà Intellettuale

Di Carlo M. Faggioni
Mandatario in Proprietà Industriale presso Fumero S.r.l. Milano

Una prima bozza, ragionevole ma con qualche lacuna

Nel processo di negoziazione dell’uscita degli UK dalla UE (la cosiddetta Brexit), la Commissione Europea ha rotto gli indugi, pubblicando il 28 febbraio una bozza di accordo. La bozza è destinata al Consiglio Europeo, perchè ne faccia le dovute considerazioni e proponga insieme alla Commissione un testo condiviso sul quale trovare i compromessi appropriati con la Gran Bretagna.

Al di là delle considerazioni politiche su modi e tempi di pubblicazione di questo documento (che sembra abbia acceso delle reazioni non proprio favorevoli del primo ministro del Regno Unito, Ms T. May) che non interessano in questo contesto, è utile osservare che la Commissione ha debitamente considerato anche gli aspetti della Proprietà Intellettuale, in particolare di tutti i titoli di privativa Unitari, ossia con validità estesa a tutta la UE.

La bozza di accordo, al titolo IV, prende in considerazione Marchi, Design e Varietà Vegetali registrati a livello UE, ma anche le indicazioni geografiche e i Certificati complementari di protezione per i brevetti farmaceutici.

In generale, è previsto un processo del tutto ragionevole e prevedibile, in base al quale i titoli precedentemente registrati a livello UE si trasformeranno automaticamente, senza oneri (art. 51.1 e 2), in corrispondenti titoli nazionali nel Regno Unito. Viene persino prevista la possibilità di conservare l’anzianità (seniority) di precedenti marchi UK rivendicata in marchi UE, aspetto che sinora era stato messo fortemente in dubbio. Vi sono però delle anomalie, che probabilmente verranno risolte o disciplinate nelle successive versioni di accordo, che vale la pena richiamare sinteticamente qui sotto:

  • è prevista anche la conversione in titoli nazionali in UK per le semplici domande di registrazione, all’interno di un periodo transitorio di sei mesi; stranamente, però, la conversione delle domande è prevista solo per marchi, varietà vegetali e CCP, ma le indicazioni geografiche ed i design non sono contemplati;
  • è previsto che automaticamente una decisione di nullità di un titolo EU – la cui procedura è pendente al momento della transizione degli UK fuori della UE – si rifletta sulla nullità del corrispondente titolo nazionale in UK; da un punto di vista sostanziale, questa previsione non distingue tra i motivi di nullità (per esempio, potrebbero esistere motivi di nullità relativa validi solo su una parte della UE), il che non appare giustificato;
  • è previsto che un marchio registrato che goda di reputazione nella UE, possa conservare analoghi privilegi previsti dal regolamento UE per i marchi notori anche una volta convertito in marchio nazionale in UK; ma il concetto di reputazione nei due mercati non è affatto detto che sia equivalente, successivamente alla transizione;
  • per i Marchi ed i Design Internazionali designati la UE, è semplicemente previsto (art. 52) che si debba assicurare una prosecuzione della protezione anche nel Regno Unito; ma in questo caso si disciplina solo il tipo di protezione e non il processo di conversione dei titoli: significa che dovranno avere un trattamento diverso rispetto ai titoli ‘puri’ UE?

Comunque il processo negoziale non è nemmeno iniziato, quindi prima di ottobre 2018 vedremo certamente circolare ancora tante e variegate versioni di questi specifici accordi sulla P.I….

(articolo pubblicato anche su Linkedin)